Autore: fabio

  • Il regolamento Europeo 371 del 2024

    Il regolamento Europeo 371 del 2024

    integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche
    armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo
    umano.

    Un regolamento Europeo è cosa diversa da una direttiva Europea. Non abbisogna di un suo recepimento nella legislazione di ogni Stato membro. E’ subito applicabile

    Il regolamento 371 è la parte finale di un lunghissimo processo che ha portato tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a definire una normativa unica per quanto riguarda materiali a contatto con l’acqua.

    La marcatura obbligatoria per i materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.

    Dovrà essere presente sulle superfici del prodotto, sull’imballaggio e sulla documentazione a corredo del prodotto.

    A questo deve essere aggiunta nella parte sottostante il simbolo, sulla documentazione e sull’imballo la diciutura “adatto all’acqua potabile” Il materiali informativo deve essere redatto in almento una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene introdotto il prodotto. Ossia se immetto sul mercato francese un erogatore d’acqua questo deve presentare la dicitura in francese “Convient pour l’eau potable”

    Enrata in vigore

    I vari regolamenti europei a corredo della direttiva 2020-2184 entrano tutti in vigore il 31 dicembre 2026. Nel caso della marcatura, non è specificato il periodo di transizione per la gestione delle scorte di prodotto pregresso, mentre sono definite in maniera chiara come gestire le certificazioni esistenti fino a quando avranno validità. Sarà nostra cura sviluppare il tema nei prossimi articoli

  • Le analisi dell’acqua nel settore Horeca

    Le analisi dell’acqua nel settore Horeca

    Nel campo della ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali pubbliche e private, e scolastiche.

    Il Dlgs 18/2023 inserisce i locali dedicati alla ristorazione di qualunque tipo nella CLASSE DI PRIORITA’ C2.
    Questo significa che in queste strutture è obbligatorio il piano di autocontrollo degli
    impianti idrici interni e della qualità dell’acqua che deve essere inserito all’interno del piano di autocontrollo HACCP. 
    A prescindere dell’esistenza o meno di un sistema di trattamento al punto d’uso l’analisi annuale è obbligatoria sull’acqua di rete.
    La predisposizione e l’attuazione di questo piano di autocontrollo è affidata al GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna dell’acqua) qualora in possesso di adeguata competenza tecnica, oppure, in alternativa, un soggetto esperto qualificato, formalmente incaricato dal gestore idropotabile. Il ruolo del GIDI può essere convenientemente, sebbene non necessariamente, svolto dall’Operatore del settore
    alimentare (OSA), responsabile delle prassi e procedure funzionali al rispetto dei requisiti in materia di igiene alimentare e della corretta applicazione dei principi del sistema HACCP nell’industria alimentare, inclusi i servizi di ristorazione e mense.

    Le analisi dove è presente un erogatore d’acqua potabile trattata

    Per gli impianti di trattamento al punto d’uso è altresì importante, nonché obbligatoria il controllo tramite analisi dell’acqua che esce dagli erogatori. Verificare il corretto funzionamento del sistema di filtrazione e dell’erogatore è fondamentale a tutela del pubblico consumatore.
    Il mondo del trattamento al punto d’uso è menzionato nel dlgs 18/23 ma non entra nello specifico del settore. I riferimenti sui controlli obbligatori sono sempre quelli menzionati per le reti distributive con frequenza definita in funzione dei volumi d’acqua che sono sempre non commisurabili con il nostro settore.   Il DM 25 del 2012 nonché le linee guida a seguire sono la base su cui sono redatti i piani di autocontrollo.   Questi possono essere redatti seguendo i Manuali di Corretta Prassi Igienica predisposti dalle associazioni di categoria ed approvati dal Ministero della Salute. Sul sito del Ministero si trovano, e si possono scaricare, il “Manuale di corretta prassi igienica per gli impianti di trattamento dell’acqua potabile nei pubblici esercizi” e il “Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico”.
    In questi manuali è prevista, con cadenza almeno annuale, l’analisi di:
    – Escherichia coli e enterococchi intestinali, come parametri fondamentali;
    – batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, come parametri indicatori della validità delle procedure di sanificazione.

    Avere una analisi dell’acqua in ingresso, ossia dalle rete distributiva è di sicuro aiuto per una lettura comparata con l’acqua che esce dagli erogatori, facilitando i rgaionamenti.

    Per le “case dell’acqua” i parametri da analizzare sono gli stessi e la relativa frequenza può essere concordata con l’unità sanitaria locale competente per territorio.

    Impianti di acqua trattata dove non è presente la figura dell’OSA

    Anche per quanto riguarda gli erogatori di acqua trattata installati in strutture aperte al pubblico ma non adibite a ristorazione, ad es. scuole, palestre, uffici, attività
    commerciali varie, ecc., la norma è la medesima: l’amministrazione della struttura deve nominare il GIDI, che può essere il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema. Va ricordato infine, e ancora una volta, che l’acqua, all’uscita del rubinetto è un alimento e come tale è soggetto alla normativa europea che fa capo al Regolamento sulla legislazione alimentare (CE) 178/2002.

  • Acqua di pozzo ad uso collettivo

    Acqua di pozzo ad uso collettivo

    Nel precedente articolo abbiamo affrontato la questione dell’utilizzo di acqua di pozzo ad uso privato. Nei casi in cui l’acqua di un pozzo sia utilizzata non da una singola abitazione bensì da un complesso di immobili, da un condominio, da piccole comunità, ad uso turistico o residenziale, la normativa vigente prevede che il responsabile della fornitura sia assimilato al “gestore idrico”, e come tale debba adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

    Il giudizio di potabilità

    Il giudizio di potabilità dell’acqua, così come l’adeguatezza dell’impianto di attingimento, devono essere autorizzate dalle unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali, in conformità con i principi esposti del Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991.

    Le opere edili relative al pozzo devono essere adeguate alla protezione dall’accesso di persone non autorizzate o di animali o altro e, contemporaneamente offrire le garanzie necessarie di protezione delle falde attraversate. A partire dall’opera di presa tutta la distribuzione, intesa come canalizzazioni, serbatoi, impianto di potabilizzazione, fino alle singole utenze, deve essere costituita da materiali idonei al contatto con l’acqua potabile, DM 174/2004, ma anche protetti e posati in modo da preservare in ogni circostanza la qualità dell’acqua.

    La gestione dell’acqua di pozzo ad uso collettivo

    Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni da parte dell’unità sanitaria locale all’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, o in caso di un impianto già in corso di utilizzazione, la gestione dell’impianto deve seguire tutti gli aspetti indicati del Dlgs 18/2023, affidandone la responsabilità ad un preposto competente, che può essere anche il proprietario, l’amministratore, il direttore o altro.

    Per utenze che non superano i 10 m3/giorno (calcolati come media su un anno civile o supponendo un consumo di 200 l/giorno pro-capite) o che servono meno di 50 persone, anche nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica, è possibile richiedere all’unità sanitaria locale, competente per territorio, l’esenzione dall’applicazione della totalità dei parametri indicati nel Dlgs 18/2023. In questo caso la frequenza minima di campionamento viene stabilita per i parametri del Gruppo A e del Gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all’anno.

    Per i gestori di impianti idrici superiori a quelli sopraindicati (cioè >10 m3/giorno o più di 50 persone) è obbligatorio il rispetto fedele dei monitoraggi descritti nel Dlgs 18/2023 e relativi allegati.

    Il trattamento dell’acqua di pozzo

    Per quanto concerne gli impianti per il trattamento dell’acqua emunta da questi pozzi, si tratta di veri e propri potabilizzatori che dovranno essere progettati in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua e la loro efficienza dovrà essere monitorata periodicamente con analisi specifiche. Si ricorda infine che: la progettazione, l’istallazione e la manutenzione potrà essere effettuata esclusivamente da tecnici abilitati ai sensi del DM n. 37 del 22 gennaio 2008, che dovrà predisporre la relazione con le tipologie dei materiali, lo schema di impianto realizzato, il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e la attestazione di conformità per impianto realizzato.

    Rossella Colagrossi [email protected]

  • Acqua di pozzo domestica

    Acqua di pozzo domestica

    Estrapolando i dati dell’ultimo rapporto nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità del 2024, si può stimare che in Italia circa 10 milioni di abitanti residenti non sono serviti da una rete acquedottistica ed utilizzano sistemi privati di approvvigionamento idrico, per la maggior parte pozzi e sorgenti a scopo potabile.

    Spesso siamo interpellati su come procedere per essere “sicuri” utilizzando sistemi domestici, purtroppo non è possibile o meglio non esistono sitemi “sicuri” che a prescidere della qualità di entrata dell’acqua garantiscano la potabilità. Qui a seguire un breve inquadramento del tema

    Normativa

    La disciplina giuridica relativa all’utilizzo di acqua di pozzo è delineata dal Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933, ancora vigente pur con numerose modifiche apportate nel corso degli anni, con svariati provvedimenti, tra cui il principale è il Dlgs 152/2006 “Codice dell’ambiente”. 

    Per le norme tecniche di attuazione si deve far riferimento al decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991, mentre, per gli aspetti amministrativi, la materia è di competenza delle Regioni e Provincie Autonome che, a loro volta, ma non tutte, hanno sviluppato programmi integrativi per la vigilanza, i controlli e tutte le indicazioni per le concessioni all’attingimento di acqua da pozzi nelle zone demaniali e private, in funzione delle disposizioni inserite nei Piani di Tutela delle Acque dei singoli territori. 

    Tralasciando qui tutte le disposizioni relative all’utilizzo dei pozzi da parte dei gestori idrici, i pozzi privati e le piccole derivazioni devono essere autorizzati dalle autorità locali con specifica concessione che ne indichi: l’uso potabile o irriguo o zootecnico o industriale, e il relativo volume annuo, seguendo le procedure richieste dalle singole normative regionali per quanto concerne la qualità dell’acqua e per quanto riguarda le opere idrauliche, ingegneristiche e costruttive dei pozzi. 

    POZZI AD USO DOMESTICO NON POTABILE

    L’utilizzo di acqua prelevata da pozzi per uso domestico può essere consentito solo nei casi di dimostrata impossibilità di allacciamento alla rete del gestore idrico e viene definito tale solo se riguarda il diretto proprietario del fondo e la sua famiglia, compresa l’irrigazione di orti e giardini personali e l’abbeveraggio del bestiame.

    Per questi pozzi non è dovuto alcun contributo demaniale per l’acqua ma è obbligatorio il misuratore volumetrico dell’acqua emunta e l’approvazione delle opere edili.

    Non possono essere denunciati ad uso domestico i pozzi utilizzati per es. da condominii, aziende agricole, società turistiche, sportive,

    I prodotti dell’orto e il bestiame per i quali viene usata l’acqua di pozzo non devono essere destinati alla vendita. In questi casi, trattandosi, dunque, di un utilizzo strettamente personale e non potabile sotto la responsabilità univoca del titolare, le norme non fanno alcun riferimento alla qualità dell’acqua il cui uso è lasciato al libero arbitrio del proprietario. 

    POZZI AD USO DOMESTICO POTABILE

    Le procedure necessarie alla valutazione dell’idoneità dell’opera di presa e della qualità dell’acqua per l’eventuale utilizzo a scopo potabile, richiedono l’intervento di un esperto quest’ultimo potrà avvalersi di quando indicato nell’Allegato I del decreto ministeriale del 26/03/1991

    Numero prelievi minimi per emettere un giudizio di potabilità

    La qualità dell’acqua deve essere analizzata con una serie di prelievi, minimo 4, per la durata di un anno per definire la “fisionomia” del corpo idrico, con campioni prelevati ogni stagione, per conoscere le variazioni legate alle diverse condizioni meteoriche e le eventuali contaminazioni da insediamenti agricoli o zootecnici o industriali presenti nei territori circostanti. Le ricerche analitiche devono essere indirizzate ai parametri microbiologici, chimico-fisici e indicatori del Dlgs 18/2023, tenendo conto di poter escludere quei parametri, di origine antropica o derivati da trattamento e distribuzione, che è improbabile siano presenti.

    Quali sostanze e quali parametri devono essere ricercati

    Per questo scopo si allega una tabella, tratta dalla “comunicazione sui parametri” del sito del CeNSiA a cura del dott. Luca Lucentini, di tutti parametri con l’indicazione della loro origine e, di conseguenza, delle cause della presenza dell’acqua. 

    Nelle ricerche analitiche da effettuare sui campioni dell’acqua di pozzo si potranno indicare solo i parametri di origine naturale e quelli antropici per i quali esiste un fondato motivo di sospettarne la presenza.

    Soltanto dopo lo studio accurato delle analisi sarà possibile avere elementi per valutare la necessità o meno di un trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione e il tipo di trattamento da effettuare, senza dimenticare successivamente un’attenta analisi dell’impianto di distribuzione fino al punto d’uso.

    parametri microbiologici

  • LA DUREZZA DELL’ACQUA

    LA DUREZZA DELL’ACQUA

    INFORMAZIONI GENERALI

    Con il termine “durezza” viene tradizionalmente indicata la misura della capacità di un’acqua di reagire con il sapone (un’acqua con un elevato grado di durezza richiede una maggiore quantità di sapone per produrre schiuma) ed è determinata dal contenuto di sali di calcio e magnesio, presenti in forma di carbonati, bicarbonati, solfati, cloruri e nitrati, in funzione dell’origine superficiale o profonda delle acque e della geologia dell’area di captazione. 

    La durezza si misura in gradi francesi (°F), dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO3) per litro di acqua.

    FONTI DI CONTAMINAZIONE E VIE DI ESPOSIZIONE PER L’UOMO

    Nelle acque naturali, in particolare in quelle sotterranee, sono generalmente riscontrabili concentrazioni di calcio superiori a 100 mg/L; il magnesio invece è presente in concentrazioni minori (generalmente fino ad un massimo di 50 mg/L).  Gli alimenti rappresentano la principale fonte della dieta di assunzione di calcio e magnesio; i prodotti lattiero-caseari coprono il 50% dell’assunzione di calcio dalla dieta; anche i legumi contengono elevate quantità di calcio, ma in concentrazioni minori. Per quanto riguarda il magnesio esso è presente nei prodotti lattiero caseari, nei vegetali, nei cereali, nella frutta e nelle noci.

    I livelli raccomandati di assunzione attraverso la dieta sono di circa 500 mg di calcio al giorno e 200-300 mg di magnesio al giorno.

    Numerosi studi condotti a livello mondiale, fin dagli anni ’60, hanno riscontrato una significativa incidenza di malattie cardiovascolari in popolazioni servite da acque potabili con ridotti contenuti di calcio e magnesio. Ricerche condotte in seguito, anche utilizzando moderne metodologie epidemiologiche, in differenti periodi, aree geografiche e popolazioni, hanno ribadito l’esistenza di tali patologie. 

    La correlazione tra elevate assunzioni di calcio e insorgenza di calcolosi renale o biliare, invece, si è dimostrata del tutto infondata.

    VALORE DI PARAMETRO 

    Nel Dlgs 18/2023 il parametro “durezza” è inserito nella tabella C2 “Parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione e addolcimento impiegati nell’ambito dei sistemi di gestione idro-potabili, nel medio-lungo periodo”.

        Tali parametri sono: 
    – Solidi disciolti totali:≥ 100 mg/l
              – Durezza totale:        ≥ 15 °F
              – Calcio:                     ≥ 30 mg/l
              – Magnesio:               ≥ 10 mg/l

    Ciascun valore parametrico si applica alle medie mensili o trimestrali e non dovrebbe essere superato (o meglio, non dovrebbe essere più basso) in un numero maggiore del 25% dei dati analitici derivanti dai controlli effettuati nel periodo di un anno. Nel caso di non conformità dei suddetti valori di parametro, l’adozione di provvedimenti correttivi è comunque subordinata alla evidenza di rischio per la salute umana, associata alla contingenza.

    Questi valori devono essere assicurati mediante adeguata miscelazione con acque destinate a consumo umano di diversa origine o adeguati trattamenti di remineralizzazione, e non sono applicati ad acque sottoposte a trattamenti a valle del punto di consegna.

    CONCLUSIONI

    Tenendo presente che i parametri indicatori rappresentano uno strumento importante per verificare il funzionamento degli impianti e valutare la qualità dell’acqua affinché questa possa essere consumata da chiunque, in condizioni di sicurezza, nell’intero arco della vita, quando le acque destinate al consumo umano sono ricavate da un trattamento che le demineralizza o addolcisce significativamente, è “raccomandato” aggiungere sali di calcio e di magnesio per correggerne la durezza.

    Con la miscelazione o la re-mineralizzazione si riduce il potenziale impatto sulla salute, nonché la corrosività e l’aggressività dell’acqua e se ne migliora il sapore.

    Il Dlgs 18/2023 indirizza questa raccomandazione ai gestori dei servizi acquedottistici, in particolare quando viene effettuata la desalinizzazione dell’acqua di mare, ma le considerazioni che ispirano questo principio di precauzione dovrebbero essere utilizzate anche ai fini della scelta dei trattamenti da effettuare a valle del punto di consegna, per es. negli addolcitori condominiali, nonché al punto d’uso.

    Dott.ssa Rossella Colagrossi

    Viale Alessandro Magno, n. 251 – 00124 Roma Tel.: +39 3386596882  e-mail: [email protected]   pec: [email protected] 

  • Corsi tecnici erogatori acqua GWS febbraio 2025

    Struttura del corso

    La giornata di lavoro è articolata di in tre diverse sezioni, per dare una quadro generale sull’installazione degli erogatori d’acqua fredda e gasata, sia per il settore domestico, per la ristorazione. Utilizzeremo delle schede come traccia di procedura da utilizzare per installazioni e manutenzioni

    Ore 9 Parte Teorica

    • Come e perchè la co2 si lega all’acqua
    • Differenti metodi di gasatura
    • Analisi dei problemi

    Eric Gambaro AD GWS

    9.45 Pausa Caffe

    ore 10 Parte pratica Installazione

    • Erogatori domestici
    • Erogatori per i ristoranti
    • Le differenti regolazioni, come ottimizzare le perfomances
    • Errori da evitare

    Michele Caradente Responsabile Post Vendita GWS

    Ore 11 Parte pratica Manutenzione Ordinaria

    • Procedure di lavaggio e sanificazioni impianti (prodotti-tempi di contatto-frequenza)
    • Componenti da pulire e tenere sotto controllo

    Ore 12.15 Aspetti Normativi

    • Le Leggi gli obblighi e le responsabilità
    • Aspetti sanzionatori

    Ore 13.00 Termine Giornata di Formazione

    Numero partecipanti max 15 persone

    Le date Date

    Località AziendaDataRecapiti
    Roma – WTS12 febbraio[email protected] tel 0672677050
    Napoli – WTS13 febbraio[email protected]
    Bari – Anteo srl14 febbraio[email protected] 0808963278
    Milano- EDEN srl20 febbraio[email protected] 0236545830
    Genova – GWS21 febbraio[email protected] 0107451845
    Prato – Teseo Srl5 marzo[email protected] 3280396835

    Come iscriversi : inviare mail o telefonare alle sedi presenti nella tabella

    Costo 25 € +iva

  • Legionella e trattamento al punto d’uso

    Legionella e trattamento al punto d’uso

    Nell’Unione europea, secondo l’OMS, tra tutti gli agenti patogeni presenti nell’acqua, “i batteri del genere Legionella causano il maggior onere sotto il profilo sanitario”.  Le patologie che derivano dall’infezione con questi batteri sono chiamate legionellosi: hanno diverse forme di morbosità di cui la più grave è la polmonite da Legionella pneumophila, che ha un elevato tasso di mortalità.  Questi batteri vivono e proliferano negli ambienti acquatici naturali e possono trasferirsi facilmente alle acque condottate della rete urbana e agli impianti idrici degli edifici, alle piscine ed alle fontane.

    La presenza di legionella nella rete non indica una cattiva gestione dell’impianto perché fa parte della normale popolazione microbica delle reti idriche: in un recente studio, che ha utilizzato moderne tecniche molecolari molto sensibili, il materiale genetico di Legionella è stato riscontrato nel 50% dei campioni di acqua fredda.

    Il contagio

    Il contagio avviene nell’uomo per via respiratoria, mediante inalazione o, raramente, per aspirazione, mentre per ingestione o per contatto, anche su cute lesa, non c’è alcun pericolo e le fonti di infezione sono rappresentate da tutte quelle componenti terminali delle condotte idriche dell’acqua calda che possano generare, sotto pressione, un minuscolo aerosol acquoso atto a raggiungere gli alveoli polmonari (sono i diffusori o “soffioni” delle docce, i rubinetti con frangi flusso, gli idromassaggi, i nebulizzatori e i sistemi di umidificazione, le torri di raffreddamento dei condizionatori, ecc..).

    Ovviamente, perché questo pericolo esista, devono essersi formate colonie batteriche nell’impianto idrico, e questo accade soprattutto per il ristagno dell’acqua, nei filtri, nelle tubazioni morte, nei giunti con delle rugosità o dove ci siano depositi di calcare sui quali si forma biofilm che alimenta la proliferazione. Inoltre, la Legionella è resistente al cloro, alle concentrazioni normalmente utilizzate per l’acqua potabile, e prolifera per ristagno nell’acqua calda tra i 25 e i 50 °C.

    Le norme di riferimento

    Il recente Dlgs 18/2023 ha introdotto una serie di obblighi e raccomandazioni per quanto riguarda la prevenzione e il controllo della contaminazione da Legionella, specialmente nelle strutture sanitarie, ma anche nelle strutture alberghiere, caserme e istituti penitenziari, stazioni e aeroporti, strutture sportive, campeggi, palestre, scuole dotate di impianti sportivi e altre strutture ad uso collettivo. Tralasciando le prescrizioni per le strutture sanitarie, che sono molto stringenti e prevedono la predisposizione di un Piano di Sicurezza dell’acqua attuato da un team multidisciplinare, in tutti gli altri casi è previsto un piano di autocontrollo con un controllo minimo di Legionella e Legionella pneumophila. 

    La Ristorazione di fronte al problema Legionella

    Questo vuol dire che, per quanto riguarda i locali HORECA, basterà integrare il piano HACCP, con l’indicazione che l’OSA nomina sé stesso, o chi per lui, Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI) che sarà responsabile della valutazione del rischio di contaminazione da legionella (per es. nel caso che esistano spogliatoi con docce per il personale, o che nel locale esista un impianto di nebulizzazione o fontane decorative, ecc.). 

    Per le altre strutture ?

    Per tutte le altre strutture, pubbliche o private, strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti, caserme, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari), sarà obbligatorio implementare un piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente incorporato nei documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria (es. documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08, con controllo minimo relativo a Legionella e Legionella pneumophila.

    In caso di contaminazione batterica grave, sono necessari interventi specifici che devono essere effettuati da personale qualificato in accordo con le Linee guida del Ministero della salute del 2015.

    Trattamento acqua e Legionella

    Per quanto riguarda l’acqua erogata da impianti di trattamento, sia l’osmosi inversa che la microfiltrazione e l’ultrafiltrazione rappresentano una valida barriera di protezione dalla contaminazione: il batterio, infatti, è a forma di bastoncello e misura da 0,3 a 0,9 µm di diametro e da 1,5 a 5 µm di lunghezza. Per questo motivo, e considerando anche che l’acqua erogata dagli impianti di trattamento, viene utilizzata prevalentemente per bere e per altri scopi alimentari, il rischio di contaminazione da Legionella è molto basso e la normativa non prevede la su ricerca nelle analisi di routine che vengono effettuate sull’acqua trattata. Tra l’altro va sottolineato che la ricerca di un’eventuale contaminazione da Legionella in un impianto idrico comporta una procedura analitica relativamente semplice e che viene ad oggi effettuata da quasi tutti i laboratori chimici ambientali. Invece la ricerca della specie pneumophila richiede attrezzature, professionalità e costi molto elevati ed è sempre consigliato rivolgersi ai laboratori regionali di riferimento per la legionellosi il cui elenco è allegato alle Linee guida del Ministero della Salute del 2015, attualmente in corso di revisione.

    Roma Gennaio 2025

    dott.ssa ROSSELLA COLAGROSSI drinking water law senior consultant

    Viale Alessandro Magno, n. 251 – 00124 Roma

    [email protected]   pec: [email protected]