Categoria: Normativa vigente trattamento acqua

Abbiamo qui raccolto l’insieme delle norme riguardanti il trattamento dell’acqua potabile destinata al consumo umano. Oltre alla sezione sulla potabilità dell’acqua, abbiamo creato una sezione riguardante le norme che regolano la produzione e la commercializzazione degli impianti, una sull’installazione e manutenzione ed ultima quella riguardante lo smaltimento degli impianti e delle parti di consumo.
Questa raccolta nuo vuole e non può essere esaustiva, ma serve ad inquadrare i diversi temi. Per approfondimenti o domande particolari potete contattarci

  • Il ruolo del trattamento al punto d’uso (POU) nella gestione del rischio

    Il ruolo del trattamento al punto d’uso (POU) nella gestione del rischio

    L’approccio normativo delle ultime leggi nel settore delle acqua destinate al consumo umano molto spazio è dato al tema della valutazione del rischio, ossia governare la qualità del prodotto/servizio attraverso una attenta analisi dei processi e dei rischi connessi. L’approccio precedente legato alla conformità viene non negato ma superato.

    Quando si parla di trattamento dell’acqua al punto d’uso, è importante chiarire subito un concetto di base:
    il POU non sostituisce la potabilizzazione, ma si inserisce all’interno del sistema di distribuzione, come tale deve essere parte integrante della valutazione dei rischio distributivo.

    Cos’è il rischio nell’acqua destinata al consumo umano

    Nel contesto dell’acqua potabile, il rischio non è determinato dalla sola presenza di un parametro, ma dalla probabilità che una determinata esposizione produca un effetto sulla salute.

    In termini operativi, il rischio dipende dalla combinazione di cinque fattori:

    • concentrazione della sostanza;
    • durata dell’esposizione (nel tempo);
    • frequenza dell’evento (quanto spesso l’esposizione si verifica);
    • modalità di utilizzo dell’acqua (bere, cucinare, uso occasionale);
    • suscettibilità dell’utilizzatore (lattanti, bambini, soggetti sensibili).

    Il POU dentro un sistema, non come elemento isolato

    l POU come dicevamo non servono a “rendere potabile” un’acqua, ma a gestire esigenze diverse, riduzione delle sostanze indesiderate, migliorare le caratteristiche organolettiche o contrastare ciò che accade tra il punto di consegna e il punto di utilizzo, dove ci sono fenomeni di degradazione della qualità dell’acqua.

    Uno degli errori più frequenti è considerare il POU come un elemento autonomo. In realtà, il trattamento al punto d’uso è sempre parte di un sistema più ampio che comprende:

    • rete interna,
    • impianto idrico,
    • modalità di utilizzo,
    • gestione e manutenzione.

    In ambito domestico il compito di valutare il rischio ricade su chi proporne ed installa sistemi di trattamento al punto d’uso, la sua responsabilità è diretta verso il consumatore finale

    Questo aspetto, ossia la valutazione del rischio è ancora più evidente negli edifici prioritari, grandi complessi, dove la normativa prevede la figura del: Responsabile della Gestione Interna della Distribuzione Idrica (GIDI)

    Il GIDI è il soggetto, (introdotto con le recenti nuove leggi), incaricato di:

    • garantire la qualità dell’acqua all’interno della rete interna;
    • valutare e gestire i rischi legati alla distribuzione;
    • coordinare monitoraggi, interventi e manutenzione.

    Definire quindi un piano di sicurezza per la fornitura di acqua idropotabile

    Negli edifici prioritari (ad esempio strutture ricettive come hotel, strutture sanitarie, caserme ), questa figura è obbligatoria così come sono obbligatori i paini di sicurezza. In altri contesti può essere formalmente non prevista, ma resta comunque una figura funzionalmente necessaria.

    Il rapporto tra POU, GIDI e OSA

    Quando il trattamento POU è installato in un contesto dove è presente un GIDI, il professionista del trattamento al punto d’uso non può operare in modo indipendente.

    In particolare:

    • il POU deve essere considerato parte integrante della rete interna;
    • le scelte di trattamento devono essere coerenti con la valutazione del rischio complessiva;
    • ogni intervento deve essere condiviso con il GIDI.

    Nell’ambito della ristorazione, inoltre, entra in gioco la figura obbligatoria dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare), responsabile della sicurezza degli alimenti.

    In questi casi: il POU diventa un punto critico condiviso tra OSA e GIDI

    e deve essere gestito in modo coordinato:

    • il GIDI per la qualità della distribuzione idrica;
    • l’OSA per la sicurezza alimentare.

    Un intervento non coordinato può generare:

    • incoerenze nella gestione del rischio;
    • problemi microbiologici;
    • responsabilità non chiaramente attribuite.

    Cosa può fare correttamente un sistema di trattamento al punto d’uso

    Se inserito in modo corretto nel sistema, il POU può:

    • ridurre l’esposizione a sostanze indesiderate;
    • migliorare gusto e odore;
    • adattare l’acqua a esigenze specifiche;
    • compensare effetti della distribuzione interna.

    In questo senso, il POU è uno strumento di ottimizzazione, non di sostituzione.

    Quando il POU diventa un problema

    Se invece viene introdotto senza una visione sistemica, il POU può:

    • aumentare il rischio microbiologico (es. rimozione incontrollata del disinfettante oppure assenza di manutenzione o frequenza degli interventi insufficiente)
    • creare stagnazioni locali;
    • diventare punto di accumulo o rilascio; (cattiva qualità dell’impianto)
    • generare un falso senso di sicurezza.

    Il rischio non è solo tecnologico, ma anche gestionale.

    Il ruolo del professionista

    Il professionista del trattamento dell’acqua non deve limitarsi a scegliere una tecnologia, ma deve anche :

    • capire dove si inserisce il POU nel sistema;
    • verificare la presenza e il ruolo del GIDI e contribuire alla redazione dei piani di sicurezza
    • coordinarsi con l’OSA, quando presente e contribuire alla redazione della scheda HACCP
    • valutare benefici e rischi dell’intervento;
    • garantire gestione e manutenzione nel tempo.
    schema della gestione del rischio dove installato un trattamento al punto d’uso
  • Microcistine e acqua di rete, un pericolo da non sottovalutare 

    Microcistine e acqua di rete, un pericolo da non sottovalutare 

    Che cosa sono le microcistine

    I cianobatteri sono microrganismi procarioti fotosintetici, spesso chiamati impropriamente “alghe azzurre o alghe verde-azzurre”, alcuni di questi batteri come la  Microcystis Aeruginosarilascia una tossina  (lo dice il nome) pericolosa per la salute umana la Microcistina

    La formazione di cianobatteri è spesso legata al blooming algale ossia ad una fioritura in un determinato periodo. Un fenomeno che si manifesta in particolari condizioni: la presenza di nutrienti nell’acqua, come fertilizzanti ad esempio, la temperatura, la luce solare acqua stagnate possono dare vita a fenomeni intensi.

    Nelle acque di rete provenienti da invasi, nel periodo tardo primaverile in fenomeno della fioritura algale non è raro. La presenza di Cianobatteri è tenuta sotto controllo in maniera rigorosa

    Le microcistine che sono vere e prorpie tossine, non hanno odore e sapore, a differenza della geosmina un prodotto anch’esso dei cianobatteri, ma non tossico che rilascia anche in concentrazioni molto basse il classico odore di stantio, muffa e terra.

    La presenza di geosmina nell’acqua di rete , con odore di muffa e terra, è indice  di fioritura algale ma non è detto che se presente la geosmina siano presenti anche le microcistine.  Per verificarlo sono necessarie analisi di laboratorio.

    Le microcistine presenti nell’acqua e i rischi per la salute umana

    Anche bassissime concentrazioni di microcistine nell’acqua di rete sono un rischio elevato soprattutto per il fegato dell’uomo  (blocco fosfatasi) ma la letteratura scientifica indica come bersagli anche i reni, l’intestino e il sistema nervoso.  Studi  indicano una relazione tra microcistine ed patologie oncologiche.

    I limiti di legge

    Il recente DL 18 del 2023 ha introdotto come parametro la microcistina L-R fissando il limite ad 1 µgr per litro

    il valore limite delle micorcistine nel dl18-2023
    allegato I Dl 18 2023

    Rapporto Istisan del 2011 n 35

    Come rimuovere le microcistine dall’acqua

    La rimozione delle microcistine L-R  a livello acquedottistico viene fatto con processi di coaugulazione,  adsobimento (Carbone attivo Granulare), ultrafiltrazione quanto presenti all’interno dei cianobatteri, con forte ossidazione e adsorbimento quanto le tossine sono disciolte in acqua. In campo domestico, la rimozione dei Cianobatteri può essere fatta con filtri a carbone attivo associate ad ultrafiltrazione, ad esempio WaterPro HF11, mentre per la rimozione delle Tossine l’osmosi inversa è raccomandata

    Quando preoccuparsi

    Se l’acqua diretta ha un gusto di muffa e terra, anche se fastidioso, sappiamo che c’è un controllo  sistematico e non ci possono essere elementi che pregiudicano la salute pubblica, per migliorare le caratteristiche organolettiche installa un filtro WaterPro HF11,

    Se l’acqua NON è diretta e sono presenti accumuli serbatoi di accumulo, quando si manifesta gusto di geosmina, ci sono fenomeni di crescita algale e quindi il potenziale rischio di formazione di tossine.  Una analisi presso un laboratorio è indicata.

    Se l’acqua non è fornita dall’acquedotto, fare sempre periodicamente analisi di controllo

  • Materiali a contatto con l’acqua potabile, verso un unico mercato europeo

    Materiali a contatto con l’acqua potabile, verso un unico mercato europeo

    LE NOVITÀ DEL Dlgs 102/2025: Materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano

    Le novità introdotte dal Dlgs 102/2025 sono tante e molto significative per chi opera nel modo del trattamento acqua. Tra queste c’è il nuovo assetto normativo per i materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.
    L’obiettivo principale di questo nuovo assetto è quello di creare un’armonizzazione tra le legislazioni dei singoli paesi membri dell’Unione Europea che, ad oggi, sono invece molto differenti tra loro. La mancata armonizzazione comporta infatti che i produttori devono ottenere autorizzazioni al commercio dei propri prodotti con procedure delle singole nazioni che si basano su principi giuridici, e prerogative tecnico-scientifiche, differenti. Questo comporta tempi lunghi, aumento dei costi di produzione e ostacola
    la libera circolazione delle merci, nonostante i requisiti minimi di qualità dell’acqua siano i medesimi in tutti gli stati membri. Il regolamento 371 del 2024 è un esempio dell’approccio convergente

    Qualità dei materiali a contatto con l’acqua potabile

    La natura dei materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano può avere un impatto sulla qualità dell’acqua stessa attraverso la migrazione di sostanze potenzialmente nocive, aumentando la crescita microbica o alterandone il colore, l’odore, il sapore o la torbidità. Inoltre, non devono causare il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.

    Fattori che influiscono sul contatto tra acqua potabile e materiali

    La contaminazione dell’acqua da parte dei materiali è fortemente legata a:
    – Tempi di contatto per permanenza dell’acqua (aumento delle concentrazioni delle sostanze rilasciate e della crescita microbica);
    – Velocità del flusso dell’acqua (con apporto di ossigeno con innesco di reazioni chimiche);
    – Temperatura dell’acqua (velocità delle reazioni, solubilità dell’ossigeno e di altre sostanze, quali il carbonato di calcio capaci di formare uno strato protettivo sulle
    tubazioni);
    – Caratteristiche chimiche dell’acqua (ad es. acque con bassi livelli di minerali disciolti possono essere corrosive; acque con elevati livelli di durezza possono causare un aumento delle incrostazioni; acque con presenza di disinfettanti che possono reagire con i materiali).

    La strada seguita per armonizzare a livello europeo i materiali a contatto con l’acqua potabile

    Per armonizzare le norme relative ai materiali a contatto con l’acqua è stato necessario fissare un primo elenco positivo di sostanze di partenza, composizioni e componenti, metodi e procedure per l’inserimento delle sostanze di partenza, nonché le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti.

    Rossella Colagrossi Viale Alessandro Magno, n. 251 – 00124 Roma

  • Batteri coliformi e acqua potabile trattata

    Batteri coliformi e acqua potabile trattata

    Il tema delle analisi microbiologiche dell’acqua potabile trattata è da sempre un tema dolente. Sul punto specifico dei generici Coliformi abbiamo negli anni visto accanimenti ingiustificati su chi opera nel trattamento delle acque potabilie

    Non è facile fare correttamente l’analisi delle acqua trattate, non è facile leggere i dati, non è facile far capire ai censori che spesso prendono fischi per fiaschi.

    Nel campionamento dell’acqua da analizzare alta deve essere l’attenzione per evitare che procedure non corrette alterino i risultati. Per maggiori dettagli sull’argmento rimandiamo ad nostro articolo sul blog

    Spesso la lettura dei dati è affidata a ragionieri (rispettabilissima professione ) e non a persone con esperienza e competenza capaci di emettere un giudizio di potabilità frutto di attente valutazioni e ragionamenti. Questo nel passato ha comportato non pochi problemi a chi opera nel settore del trattamento dell’acqua potabile. I laboratori, sul foglio con i risultata delle analisi, alla presenza di qualche decinè di unità formanti colonie emettevano il drastico giudzio di acqua non potabile…

    I batteri coliformi e il DLgs 102 del giugno 2025

    Finalmente dopo decenni, la legge sull’acqua potabile, alla voce batteri coliformi viene scritta in maniera easustiva a prova (speriamo) di ragionere.

    Allegato 1 parte terza parametri inidcatori DLgs 102

    Quindi se qualsiasi ragione nelle analisi fatte presso un laboratorio, ci fossero qualche UFC di coliformi, senza presenza di Escherichia o Enterococchi, l’acqua NON deve essere dichiarata NON POTABILE. Semplicemente si deve dare inidicazione di verificare lo stato dei filtri o aumentare frequenza manutenzione.

    Coliformi e analisi acqua, le vecchie indicazioni nelle precedenti normative

    Non è che a tutto un tratto si è scoperto che i batteri coliformi hanno una valenza sanitaria quasi nulla se rilevati in assenza di altri ceppi batteriologici. I testi delle norme erano e sono totalmente in linea con quanto rivendicato nell’ultima normativa. Quello che mancava è la parte divulgativa chiara e semplice.

    Nell’allegato I del DL 31 del 2001 alla voce parametri indicatori, si leggeva

    Allegato I parte terza Dl 31 2001

    La nota 5 era solo dedicata al volume di campionamento.

    Letta così per chi non conosce la funzione dei parametri indicatori, sembrava una perentoria imposizione del valore zero. (il che ci ha portato a infinite discussione con i “ragionieri”)

    Ancora nell’allegato I del DL 18 del 2023 si poteva leggere

    Il rimando era corretto, ma non è da tutti andare a cercare la circolare, (la potete scaricare dal link) e questo ancora una volta poteva essere di ostacolo alla semplicità, che come sempre è un punto di arrivo.

    Bene speriamo di non dover combattere più con i ragionieri.

  • DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 2025, N. 102 L’acido trifluoroacetico e PFAS

    DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 2025, N. 102 L’acido trifluoroacetico e PFAS

    Il Dlgs 19 giugno 2025, n. 102, entrato in vigore il 19 luglio 2025, ha corretto e integrato il Dlgs 18/2023 per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con alcune importanti novità. I cambiamenti introdotti sono molti, di grande interesse, e ci vorrà del tempo perché siano tutti metabolizzati ed entrati in vigore.

    Si comincia con un nuovo parametro chimico: l’ACIDO TRIFLUOROACETICO, inserito in Allegato I, Parte B, con un valore massimo di 10 µg/l, la cui ricerca sarà obbligatoria a partire dal 12 gennaio 2027.
    L’acido trifluoroacetico (TFA) è una sostanza chimica del gruppo degli PFAS, soprannominati le “sostanze chimiche eterne” (dall’inglese “forever chemicals”) per la loro estrema resistenza alla degradazione e l’alta mobilità nel ciclo dell’acqua, che ne rende difficile la rimozione.

    La chimica industriale degli anni ’50 cercava proprio sostanze super resistenti che potessero resistere al fuoco, all’acqua e all’olio, e così sono stati sintetizzati gli PFAS da cui, ad oggi, derivano una moltitudine di prodotti di uso quotidiano: dalle pentole antiaderenti al teflon, dal gore-tex dei tessuti impermeabili a numerosi componenti meccanici nel settore automobilistico e aeronautico, dalle schiume antincendio ai rivestimenti dei collettori dei pannelli solari.
    Le industrie di produzione di questi prodotti hanno generato un notevole inquinamento di residui e reflui che, per la loro caratteristica di resistenza, si sono diffusi facilmente nella catena alimentare e nelle acque sotterranee, superficiali e potabili, accumulandosi anche nei tessuti umani. Il TFA, in particolare, residua anche dai gas refrigeranti e da moltissimi pesticidi e farmaci molto utilizzati.


    L’esposizione maggiore per l’uomo avviene attraverso ciò che mangiamo e beviamo: piccole concentrazioni di TFA sono state trovate in frutta e verdura, in carni e formaggi, persino nei vini.
    La sua tossicità è ancora in fase di studio ma sono state recentemente riconosciute attività che nfluenzano il corretto funzionamento del fegato, della tiroide, alterazioni della fertilità e dello sviluppo embrionale. Il TFA è nocivo se inalato, provoca gravi ustioni cutanee ed è tossico per gli organismi acquatici anche a basse concentrazioni.

    I PFAS e le acque minerali….

    La rivista Altroconsumo ha pubblicato recentemente un test su 21 marche di acque minerali e 5 marche hanno mostrato livelli eccessivi di TFA: Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro (Lidl), Levissima (quest’ultima, insieme alla Fiuggi, è stata bocciata anche per l’elevata concentrazione di arsenico).

    Come rimuovere i PFAS

    Per l’eliminazione dall’acqua si possono utilizzare lo scambio ionico, l’osmosi inversa o la filtrazione con carbone attivo modificato (ossia studiato per questo tipo di applicazione) . Questo quanto riporta la letteratura scientifica, rammentiamo che non e sufficiente a definire l’efficacia di un dispositivo. E sempre necessario, come indicato nel Dm25 del 2012, la verifica sperimentale, prima di immetere in commercio un prodotto rivendicandone l’efficacia.

    Le variazioni di parametro introdotte dal Dlgs 102 del giugno 25

    Il nuovo Dlgs modifica anche la misurazione degli PFAS: il parametro “PFAS Totale” del Dlgs 18/2023 è stato eliminato mentre è rimasto il parametro “Somma di PFAS” con il valore limite di 0,10 µg/l ed è stato inserito il nuovo valore per “Somma di 4 PFAS” a 0,02 µg/l. Le note specificano quali PFAS devono essere ricercati, in quanto ritenuti più preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano,
    ritenendo che la precedente versione potesse portare a falsi positivi fuorvianti. Nel testo della nuova direttiva, all’art. 11, si ritengono rilevanti le “Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024”, che vanno così a modificare quanto riportato nel Rapporto ISTISAN 19/07.
    Questi due parametri (Somma di PFAS e Somma di 4 PFAS) sono obbligatori a partire dal 12 gennaio 2026

  • Quando il sindaco dichiara l’acqua non potabile…

    Quando il sindaco dichiara l’acqua non potabile…

    Come comportarsi con il trattamento al punto d’uso

    Perchè l’acqua viene dichiarata non potabile

    La contaminazione è determinata dal superamento del valore di parametro di una qualunque sostanza pericolosa per la salute umana, sia tra quelle elencate nell’Allegato I, parti A, B e D, del Dlgs 18/2023, che rappresentano i requisiti minimi obbligatori, sia tra i parametri supplementari eventualmente fissati ai sensi dell’art. 12, comma 13, siano essi chimici o microbiologici. 

    L’azienda sanitaria comunica immediatamente l’inquinamento al Sindaco del Comune interessato e, quest’ultimo emana un’ordinanza di non potabilità.  

    I dispositivi di trattamento al punto d’uso

    I dispositivi di trattamento dell’acqua potabile installati al punto d’uso sono disciplinati dal DM n. 25/2012, Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.

    Questo significa che nel caso l’acqua non sia potabile, in quanto non conforme ai requisiti di cui al Dlgs 18/2023, quanto è disciplinato dal DM 25/2012 non è applicabile, questi dispositivi di trattamento non sono autorizzati in quanto non in grado di garantire le prestazioni dichiarate dal produttore.

    L’impianto di trattamento dell’acqua installato al punto d’uso è progettato per migliorare le caratteristiche dell’acqua misurando i singoli parametri al valore limite previsto dalla normativa; perciò, una quantità o concentrazione di un qualsiasi parametro superiore a questo limite altera la funzionalità dell’impianto.

    Esempi

    Ad esempio nel caso di acqua  torbida o si ha, in un primo momento, un intasamento del filtro, con la netta riduzione della sua capacità filtrante, e, di seguito, il rilascio improvviso dell’eccesso del parametro inquinante con grave pericolo sanitario.

    Un altro caso recente riguarda il comportamento con l’arsenico che, trattenuto in grandi quantità da un filtro non specifico, veniva poi  rilasciato massivamente nell’acqua in una fase successiva.

    Ancora più complicato è il caso del superamento di un parametro microbiologico, fatto tra l’altro, molto frequente in estate. I parametri che possono dar luogo a superamento sono l’Escherichia coli e gli enterococchi intestinali nei cui confronti l’impianto di trattamento dell’acqua non è stato proprio testato perché normalmente il valore di questi parametri è 0.

    È vero che il filtro ha spesso anche una componente antibatterica ma questa non è la sua principale attività che, anzi, è quella di adsorbire il cloro ancora presente e i metaboliti della disinfezione. Perciò l’acqua filtrata è in una condizione ancor più favorevole alla proliferazione batterica con gravissimo rischio per la salute. L’azione dell’eventuale lampada UV, e non garantisce assolutamente di risolvere il problema. Non vi è una validazione sulla sua efficacia su di un’acqua dichiarata non potabile, il suo funzionamento in base alla dose di UVC è teorico in quanto riferito ad una acqua chiariifcata.

    Come comportarsi con sistemi di trattamento al punto d’uso

    Pertanto, quando si verifica un caso di non potabilità dell’acqua distribuita dalla rete acquedottistica pubblica, gli impianti di trattamento al punto d’uso devono essere fermati e il loro ripristino potrà essere effettuato, previa sanificazione, cambio filtri, ecc., solo dopo la comunicazione ufficiale del sindaco di certificata potabilità. Ovviamente questo problema è dell’OSA, nelle imprese alimentari, o del GIDI nelle altre tipologie di edifici, ma è un buon servizio se il tecnico manutentore si fa carico di informare i propri clienti delle situazioni che possono verificarsi con eventi meteorologici eccezionali o episodi di gravi danni infrastrutturali nelle vicinanze, ecc.

    Postilla non polemica

    Per chi ha venduto l’impianto sotto la voce depuratore o peggio ancora potabilizzatore, il problema può diventare serio, perchè bisogna spiegare che non si tratta di un depurattore ne tanto meno di un potabilizzatore, mi di un normale, classico ed utile sistema di trattamento al punto d’uso che lavora su acqua già potabile.

    Con il contributo di Rossella Colagrossi Roma [email protected]  

  • Il regolamento Europeo 371 del 2024

    Il regolamento Europeo 371 del 2024

    integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche
    armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo
    umano.

    Un regolamento Europeo è cosa diversa da una direttiva Europea. Non abbisogna di un suo recepimento nella legislazione di ogni Stato membro. E’ subito applicabile

    Il regolamento 371 è la parte finale di un lunghissimo processo che ha portato tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a definire una normativa unica per quanto riguarda materiali a contatto con l’acqua.

    La marcatura obbligatoria per i materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.

    Dovrà essere presente sulle superfici del prodotto, sull’imballaggio e sulla documentazione a corredo del prodotto.

    A questo deve essere aggiunta nella parte sottostante il simbolo, sulla documentazione e sull’imballo la diciutura “adatto all’acqua potabile” Il materiali informativo deve essere redatto in almento una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene introdotto il prodotto. Ossia se immetto sul mercato francese un erogatore d’acqua questo deve presentare la dicitura in francese “Convient pour l’eau potable”

    Enrata in vigore

    I vari regolamenti europei a corredo della direttiva 2020-2184 entrano tutti in vigore il 31 dicembre 2026. Nel caso della marcatura, non è specificato il periodo di transizione per la gestione delle scorte di prodotto pregresso, mentre sono definite in maniera chiara come gestire le certificazioni esistenti fino a quando avranno validità. Sarà nostra cura sviluppare il tema nei prossimi articoli