Concetto di sostanza indesiderata: limite di legge e soglia di sicurezza

sostanze indesiderate

Utilizziamo volutamente il concetto di sostanze indesiderate in quanto sono la conseguenza della valutazione del rischio, approccio fondamentale della recente normativa, la valutazione complessiva deve portare a scelte ragionate.

Nel linguaggio tecnico e normativo, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano viene spesso descritta attraverso valori di parametro e limiti di legge.
Questi valori rappresentano uno strumento essenziale per la gestione della conformità, ma non devono essere confusi con il concetto di soglia di sicurezza sanitaria.

È fondamentale chiarire che:

il limite di legge non coincide necessariamente con l’assenza di rischio sanitario.

I valori normativi sono infatti il risultato di un equilibrio tra:

  • conoscenze tossicologiche disponibili;
  • valutazioni epidemiologiche;
  • principio di precauzione;
  • fattibilità tecnica ed economica dei sistemi di controllo e trattamento.

In molti casi, il limite di legge rappresenta quindi una soglia gestionale e regolatoria, non una soglia biologica al di sotto della quale l’esposizione può essere considerata priva di effetti.

Dal punto di vista sanitario, per numerose sostanze non è possibile individuare una soglia di esposizione “sicura” in senso assoluto.
Per questi contaminanti, il rischio è considerato:

  • dose‑dipendente;
  • cumulativo nel tempo;
  • potenzialmente più rilevante per categorie vulnerabili della popolazione.

Esempi emblematici sono rappresentati da:

  • piombo, per il quale non è riconosciuta una soglia di sicurezza neurologica, nonostante l’esistenza di valori normativi molto bassi;
  • PFAS e contaminanti persistenti, caratterizzati da bioaccumulo e lunga emivita biologica;
  • IPA e sottoprodotti della disinfezione, associati a effetti cronici e cancerogeni;
  • alcuni metalli e microinquinanti organici, per i quali il rischio emergente è legato all’esposizione prolungata più che all’evento acuto.

Alla luce di ciò, una sostanza indesiderata non è definita unicamente dal superamento del limite normativo, ma dalla sua capacità di:

  • incrementare il rischio sanitario nel tempo;
  • ridurre il margine di sicurezza complessivo dell’acqua;
  • compromettere la tutela delle fasce più sensibili della popolazione.

Questo approccio è pienamente coerente con il modello di valutazione e gestione del rischio adottato dalla normativa europea più recente, che sposta l’attenzione:

  • dal singolo parametro isolato,
  • alla sicurezza complessiva dell’esposizione lungo l’intero arco della vita.

Per il professionista del trattamento dell’acqua al punto d’uso, questa distinzione è centrale.
Essa consente di comprendere perché:

  • un’acqua conforme possa comunque richiedere un intervento mirato;
  • un trattamento non debba essere giustificato solo dalla non conformità;
  • la riduzione dell’esposizione rappresenti, in alcuni casi, un obiettivo sanitario legittimo anche al di sotto dei limiti di legge.